Potenziale viticolo

In attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 560/2015 e n. 561/2015, dal 1 gennaio 2016 è in vigore il “sistema di autorizzazione degli impianti viticoli”, pertanto, l'impianto o il reimpianto di vigneti con varietà di uve da vino è consentito solo se è concessa un'autorizzazione da parte della Regione.

Le tipologie di autorizzazioni sono:

  • autorizzazioni di nuovi impianti;

  • autorizzazioni derivanti dalla conversione dei  diritti di impianto/reimpianto;

  • autorizzazioni al reimpianto;

  • autorizzazioni al reimpianto anticipato

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1859 del 30 novembre 2016 sono state approvate le “Linee guida regionali per gli Indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.

Con Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del 15 dicembre 2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, sono state adottate le modalità procedurali e la relativa modulistica per la gestione e il controllo del potenziale vitivinicolo regionale.

In questa sezione è possibile consultare i procedimenti amministrativi riguardanti la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

Il produttore che intende procedere all’estirpazione del vigneto per la produzione di uva da vino e vuole acquisire un’autorizzazione per il reimpianto è tenuto a presentare al Servizio Territoriale competente la richiesta di estirpazione vigneto e concessione di autorizzazione al reimpianto (Modello D).

Dopo aver effettuato l’estirpazione del vigneto, il produttore deve presentare la dichiarazione di esecuzione dell’estirpazione del vigneto (Modello H) al medesimo Servizio Territoriale che rilascerà l’autorizzazione al reimpianto, aggiornando nel portale SIAN il Registro delle superfici estirpate e il Registro delle Autorizzazioni.

Il procedimento è diviso in due fasi: una fase di richiesta all’estirpo di una superficie vitata ed  ottenere l’autorizzazione al reimpianto della medesima e una seconda fase di comunicazione dell’avvenuta estirpazione con verifiche e relativo aggiornamento dello schedario e del Registro delle superfici estirpate. La registrazione dell’estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Impianto/reimpianto vigneti

Il produttore che dispone di un’autorizzazione per nuovi impianti o di un’autorizzazione al reimpianto, regolarmente iscritta nel Registro delle autorizzazioni, può procedere, entro il termine di validità della stessa, a impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda. A tal fine il produttore deve presentare al Servizio Territoriale competente la dichiarazione di esecuzione di impianto/reimpianto vigneto (Modello L).

Reimpianto anticipato vigneto

Il produttore che non dispone di autorizzazioni viticole può richiedere un’autorizzazione al reimpianto anticipato, impegnandosi ad estirpare in un'unica soluzione un’equivalente superficie vitata aziendale in regola con la normativa comunitaria e nazionale entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

Il produttore presenta al Servizio Territoriale competente la richiesta di reimpianto anticipato vigneto (Modello M).

L'impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione per un importo pari a euro 8.000 per ettaro, della superficie oggetto di reimpianto anticipato, della durata di sei anni e rinnovabile automaticamente sino alla comunicazione di svincolo da parte della stessa Regione che avverrà a seguito di accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici vitate preesistenti.

Se il produttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, o la effettua in maniera incompleta, la superficie impiantata è considerata impiantata senza autorizzazione.

Il procedimento è diviso in tre fasi: una fase volta ad ottenere l’autorizzazione al reimpianto anticipato, una seconda fase di comunicazione dell’avvenuto impianto e una terza fase di comunicazione dell’avvenuta estirpazione.

Variazione della superficie per cui è concessa l’autorizzazione

Il produttore titolare di autorizzazione all’impianto/reimpianto che intende impiantare un vigneto in una superficie dell'azienda diversa, in tutto o in parte, da quella indicata nella richiesta di autorizzazione, deve presentare al Servizio Territoriale, competente richiesta di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale (Modello O).

Comunicazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale

Una superficie vitata iscritta allo schedario viticolo ed in regola con la normativa europea e nazionale, può essere oggetto di: cambio di conduzione della superficie vitata; frazionamento della superficie vitata, modifica/adeguamento della forma di allevamento del vigneto; infittimento del vigneto; ripristino delle fallanze eccedenti il 10% della densità del vigneto (causate da patologie, avverse condizioni atmosferiche o mancato attecchimento di sovrainnesti).

Il produttore deve, pertanto, presentare richiesta di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale al Servizio Territoriale competente (Modello O).

Il procedimento è diviso in due fasi: una fase di comunicazione dell'intenzione a sovrainnestare e una seconda fase di comunicazione dell’avvenuto sovrainnesto con verifiche e relativo aggiornamento dello schedario.

Sovrainnesto

Il produttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata in regola con la normativa vigente e identificata nello schedario viticolo. Il sovrainnesto può essere effettuato esclusivamente con varietà idonee alla coltivazione inserite nell’elenco approvato dalla Regione Puglia. Il produttore che intende effettuare un sovrainnesto di superfici vitate, prima di effettuare il sovrainnesto, deve presentare richiesta al Servizio Territoriale (Modello O).

Il procedimento è diviso in due fasi: una fase di comunicazione dell'intenzione a sovrainnestare e una seconda fase di comunicazione dell’avvenuto sovrainnesto con verifiche e relativo aggiornamento dello schedario.

Il procedimento è volto a risolvere le anomalie (incongruenza dato alfanumerico/dato grafico) delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo. Solamente le unità vitate prive di anomalie possono essere impiegate nei procedimenti del settore relativi a variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale, accesso a misure strutturali e di mercato e dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle Denominazioni d’Origine Protetta (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

Il produttore che nella consultazione del proprio fascicolo aziendale verifica la presenza di unità vitate in anomalia presenta al Servizio Territoriale competente una richiesta di allineamento dati schedario e di risoluzione delle anomalie (Modello Q).

La superficie massima per viticoltore non può essere superiore a 0,1 ha. Il produttore interessato a realizzare un nuovo impianto il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore deve presentare richiesta (Modello S) al Servizio Territoriale competente.

La comunicazione è obbligatoria e.

Il produttore che, a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, ha perso una determinata superficie vitata, ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105% della superficie espropriata.

Il produttore deve presentare richiesta di estirpazione al Servizio Territoriale competente (Modello D) e il successivo reimpianto allegando copia del provvedimento di esproprio, planimetria della superficie estirpata e di quella reimpiantata per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

L’impianto di superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione vitivinicola è consentito solo nell’ambito di un progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da un’istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura che se ne assume la responsabilità scientifica.

La richiesta (Modello R) deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari dal conduttore delle particelle oggetto dell’impianto e alla stessa deve essere allegata la predetta relazione tecnica con il progetto di sperimentazione proposto e sottoscritto da un’istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura.

I nuovi impianti di viti a scopo sperimentale hanno validità soltanto per il periodo previsto per la sperimentazione. Il richiedente ha l'obbligo di: a) non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione. Nell’ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere quantità di vino, nella misura necessaria per la valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate; b) estirpare le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione facendosi carico delle spese relative. L’estirpo della superficie autorizzata per l’impianto sperimentale non dà luogo a un’autorizzazione al reimpianto.

I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

La richiesta deve essere presentata dal vivaista, conduttore delle particelle oggetto dell’impianto (Modello T) e alla stessa deve essere allegata una planimetria catastale nella quale risulti evidenziato il posizionamento del vigneto da impiantare.

Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate malattie dannose o letali per la vite, e le zone che si configurano esposte a tale rischio al momento della comunicazione o si presume lo siano a breve termine. Gli impianti realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale. Nel corso del periodo di produzione delle marze, le uve prodotte non sono vendemmiate oppure, se raccolte devono essere distrutte.