Centri imballaggi uova - Autorizzazione regionale

La  normativa comunitaria e nazionale prevede che i centri di imballaggio uova sono autorizzati dai competenti Uffici Regionali, ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/2465 , del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2023/2466 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’11 dicembre 2009,  previo riconoscimento  della competente autorità sanitaria regionale - ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004.

La  Regione Puglia, per il tramite del  Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, competente per materia,  rilascia l'autorizzazione in presenza di una serie di requisiti, tra i quali  locali e attrezzatura tecnica appropriati che consentano la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso. La Regione  esercita, inoltre, la funzione di  controllo e può sospendere o revocare le autorizzazioni all'esercizio delle attività.

Le aziende che intendono avviare  un nuovo centro di imballaggio uova devono inviare  alla Regione Puglia – Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità  una richiesta,  firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’azienda,  esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it e in copia conoscenza al Ministero dell’agricoltura, della all’indirizzo aoo.piue@pec.masaf.gov.it

Completato l'iter autorizzativo, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aggiorna l'Albo delle autorizzazioni.

Il modello di richiesta e i relativi allegati sono scaricabili nella sezione Modulistica

  • REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2465 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2023 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione

  • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2466 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

  • Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267

  • Disposizioni attuative per l’esenzione dall’obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2bis - dell’Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall’art. 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023.