Condizionalità

Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 ha introdotto il regime di Condizionalità in agricoltura, in base al quale il sostegno comunitario alle imprese agricole è subordinato al rispetto degli impegni definiti a livello nazionale e regionale. 

Il regime di Condizionalità ha l’obiettivo di favorire la corretta gestione agronomica dei terreni, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, il livello minimo di mantenimento dell’ecosistema, la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, evitando il deterioramento dell’habitat.

Gli impegni sono suddivisi in Criteri di gestione obbligatoria (CGO) e Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Il mancato rispetto determina una riduzione degli aiuti diretti, fino alla loro completa revoca. 

La Condizionalità è definita dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal Regolamento n. 1307/2013 e successive modifiche e integrazioni.

La Condizionalità:

  • definisce i criteri di gestione obbligatori e le norme per mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità, secondo gli articoli 93, 94 e a norma dell’Allegato II, del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  • detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, secondo il Regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014;
  • definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, secondo gli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dove non definiti dalle Regioni e Province autonome nei programmi cofinanziati dal Feasr.

Gli impegni di condizionalità riguardano tre settori:

  • ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
  • sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
  • benessere degli animali.

I tre settori sono suddivisi in 9 temi:

  1. acque;
  2. suolo e stock di carbonio;
  3. biodiversità;
  4. livello di mantenimento minimo dei paesaggi;
  5. sicurezza alimentare;
  6. identificazione e registrazione degli animali;
  7. malattie degli animali;
  8. prodotti fitosanitari;
  9. benessere degli animali.

Le norme di Condizionalità si applicano a tutti i soggetti beneficiari di:

  • pagamenti diretti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
  • pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, secondo gli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, secondo gli articoli 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
  • premi annuali previsti dall’articolo 39 Pagamenti agroambientali e 43 Imboschimento di terreni agricoli del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
  • pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, secondo gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni.

Gli impegni di Condizionalità per la Regione Puglia sono stabiliti dal Decreto ministeriale n. 2588/2020 e dai conseguenti atti regionali applicativi: Deliberazioni della Giunta Regionale n. 994 del 25 giugno 2020 (Burp n. 109 del 27 luglio 2020) e Deliberazione di Giunta regionale n. 778 del 17 maggio 2021 (Burp n. 73 del 17 maggio 2021).