Albi e riconoscimenti

In questa sezione è possibile reperire informazioni e documenti su albi e riconoscimenti di settore.

Albo regionale dei distillatori

Con Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2002, n. 538 è stato istituto l'albo regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore e sono adottate, ai sensi  del Decreto Ministeriale 23 aprile 2001, le modalità e le procedure per il riconoscimento di tali categorie:

  • Distillatore è persona fisica o giuridica oppure associazione che distilli vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve;

  • Assimilato al distillatore è la persona fisica o giuridica oppure l'associazione, escluso l'elaboratore di vino alcolizzato, che acquisti da un produttore vino, sottoprodotti della vinificazione o qualsiasi altra trasformazione di uve, per farli distillare da un distillatore riconosciuto e paghi al produttore, per il prodotto acquistato, almeno il prezzo minimo d'acquisto fissato per la distillazione;

  • Assimilato al produttore sono le associazioni di cantine cooperative.

La domanda per il riconoscimento e l’iscrizione all’albo va presentata ai Servizi Territoriali competenti, utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 538_2002.

Il riconoscimento la cui durata è stabilita in 5 anni, consente di operare nel settore della distillazione dei prodotti vinicoli.

Stabilimenti per l'elaborazione di Mosto Concentrato Rettificato (MCR)

Con Decreto del 30 luglio 2003, all’articolo 6, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha stabilito che l’elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni, debba avvenire solo nei stabilimenti riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome, sulla base di procedure stabilite dalle medesime.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 889 del 22 giugno 2004 sono stabilite le procedure amministrative per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all’elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni in attuazione del D.M. 30 luglio 2003.

La domanda per il riconoscimento degli stabilimenti va presentata al Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 889_2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia

L’articolo 10, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238  (c.d. Testo Unico del Vino) stabilisce  che con proprio provvedimento, qualora le condizioni  climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto  di  uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza  IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei  vini spumanti di qualità e dei vini spumanti  di  qualità  del  tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1633 del 4 novembre 2003, sono stabilite le modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia.

Il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità effettua l’istruttoria delle segnalazioni e richieste pervenute dalla filiera vitivinicola regionale e nel rispetto delle procedere stabilite dalla DGR n. 1633/2003, accerta con l’ausilio dei Servizi Territoriali la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino.

In esito all’istruttoria e a seguito di consultazione con la filiera vitivinicola regionale l’autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia è stabilita con apposito provvedimento della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.

Il provvedimento è trasmesso al MIPAAF e - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari competente per territorio.