Avversità atmosferiche

Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.

L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi, comprese fra quelle previste dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo e secondo la disciplina ivi contenuta.

Possono beneficiare delle provvidenze previste, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.

I Servizi Territoriali dell’Agricoltura hanno il compito di effettuare i sopralluoghi per la delimitazione dell’area interessata dall’avversità, rilevare la natura e l’entità del danno, accertando la sussistenza delle condizioni per formulare la proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso che viene deliberata dalla Giunta Regionale. La proposta è inviata al competente Ministero, il quale provvede all’emanazione del relativo Decreto.

Ai sensi della Legge regionale n. 24/1990, art. 1, i Comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004.

I compiti dei Comuni sono dettagliati nel successivo art. 5 della medesima Legge Regionale.

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