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Centri di assistenza agricola

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono soggetti privati ai quali con specifica convenzione l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) delega, previa acquisizione di apposito mandato delle imprese agricole, compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali, oltre che di gestione delle domande che le aziende presentano, a vario titolo, per l’accesso a specifiche misure di sostegno comunitario, nazionale e regionale. I CAA possono svolgere ulteriori attività, oltre a quelle citate, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Amministrazioni regionali e con l’Organismo pagatore.  

Il Decreto del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, n. 83709, recante “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività” ha aggiornato la normativa in materia prima recata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", imponendo una revisione della disciplina discendente regionale.  

La Regione Puglia, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 277 del 10 marzo 2025, ha approvato le nuove disposizioni generali per l’autorizzazione ad operare come  CAA nel territorio regionale ed ha demandato alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari l’approvazione delle disposizioni operative per il riconoscimento dei CAA e per l’attività di controllo e vigilanza cui gli stessi sono sottoposti.

Le disposizioni generali individuano i requisiti che, ai sensi del suddetto decreto, i soggetti interessati devono possedere per essere riconosciuti  come Centri di Assistenza Agricola (CAA) in Regione Puglia.   

Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n.167 del 09 aprile 2025, pubblicata sul BURP n.30 del 14/04/2025, sono state approvate le  nuove disposizioni operative che regolano l’autorizzazione ad operare nel territorio regionale, compresa la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze, nonché l’attività di controllo e vigilanza effettuata dall’Amministrazione regionale. Le disposizioni operative contengono in forma dettagliata i requisiti minimi di garanzia e funzionamento che le società che intendono operare come CAA in Regione Puglia e le sedi operative ubicate sul territorio regionale, anche di CAA autorizzati in altre Regioni,  devono possedere per svolgere le attività affidate loro in convenzione dall’ Agea. Nelle disposizioni sono contenute, altresì, specifiche sullo svolgimento del procedimento amministrativo con riguardo alle istanze presentate dal CAA ed ai rapporti di collaborazione con le altre Amministrazioni competenti ed indicazioni circa la modulistica da utilizzare e la fornitura documentale, nonché sull' operato da parte dei servizi competenti regionali in tema di controlli e vigilanza