Повернутися Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione regionale all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia - campagna 2022/2023

Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione regionale all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia - campagna 2022/2023

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.179 del 30/08/2022, di prossima pubblicazione nel BURP, è autorizzato, per la campagna vendemmiale 2022/2023, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
a)    Vini;
b)    Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
c)    Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
d)  Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
Le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371;
Con il medesimo provvedimento è autorizzato, al contempo, per la campagna vendemmiale 2022/2023, nel territorio della Regione Puglia, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
Le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione.

Pubblicato il 30 agosto 2022